Art. 2 
 
 
        Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti 
 
  1. I giudici che compongono le sezioni  specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore
della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo
di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE)  n.  439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  e  con
l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i  rifugiati,  corsi  di
formazione per i magistrati che intendono acquisire  una  particolare
specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione  alle  sezioni
specializzate, e' data preferenza ai magistrati che, per essere stati
gia' addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo  3
per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di  cui  al
periodo  precedente  o  per  altra  causa,  abbiano  una  particolare
competenza in materia. E' considerata positivamente, per le finalita'
di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei
tre anni successivi all'assegnazione alla  sezione  specializzata,  i
giudici devono partecipare almeno una  volta  l'anno  a  sessioni  di
formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo  del
presente comma. Per gli anni successivi,  i  medesimi  giudici  hanno
l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un  corso
di aggiornamento professionale  organizzato  ai  sensi  del  presente
comma.  I  corsi  prevedono   specifiche   sessioni   dedicate   alla
valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di  svolgimento  del
colloquio. 
  2. All'organizzazione delle  sezioni  specializzate  provvede,  nel
rispetto del principio di specializzazione e  anche  in  deroga  alle
norme vigenti relative  al  numero  dei  giudici  da  assegnare  alle
sezioni  e  fermi  restando  i  limiti  del  ruolo   organico   della
magistratura ordinaria, il Consiglio  superiore  della  magistratura,
con delibera da adottarsi  entro  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 21, comma 1. 
  3. Con deliberazione del  Consiglio  superiore  della  magistratura
sono stabilite le  modalita'  con  cui  e'  assicurato,  con  cadenza
annuale, lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.