Art. 2 
 
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute  al
  Difensore civico regionale o provinciale e istituzione  dei  Centri
  regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza  del
  paziente. 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante  per
il diritto alla salute e disciplinarne la struttura  organizzativa  e
il supporto tecnico. 
  2. Il Difensore civico,  nella  sua  funzione  di  garante  per  il
diritto alla salute,  puo'  essere  adito  gratuitamente  da  ciascun
soggetto  destinatario  di  prestazioni  sanitarie,  direttamente   o
mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni  del
sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. 
  3. Il Difensore civico acquisisce,  anche  digitalmente,  gli  atti
relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia  verificato  la
fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del  diritto  leso
con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale. 
  4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza  del  paziente,  che
raccoglie dalle strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
private  i  dati  regionali  sui  rischi  ed  eventi  avversi  e  sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3. 
  5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «d-bis) predisposizione di una relazione annuale  consuntiva  sugli
eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle  cause
che hanno prodotto l'evento avverso e  sulle  conseguenti  iniziative
messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet  della
struttura sanitaria». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  539,  della
          legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «539. Per la realizzazione  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma  538,  ai  fini  di  cui   all'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          dispongono che tutte le strutture pubbliche e  private  che
          erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione
          di  monitoraggio,  prevenzione  e  gestione   del   rischio
          sanitario (risk management), per l'esercizio  dei  seguenti
          compiti: 
              a)  attivazione  dei  percorsi   di   audit   o   altre
          metodologie finalizzati allo studio dei processi interni  e
          delle criticita' piu' frequenti, con  segnalazione  anonima
          del  quasi-errore  e  analisi  delle  possibili   attivita'
          finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi  sanitari.
          I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di  gestione
          del  rischio  clinico  non  possono  essere   acquisiti   o
          utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari; 
              b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei
          percorsi  diagnostici   e   terapeutici   e   facilitazione
          dell'emersione di eventuali attivita' di medicina difensiva
          attiva e passiva; 
              c)  predisposizione  e  attuazione  di   attivita'   di
          sensibilizzazione  e  formazione  continua  del   personale
          finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 
              d) assistenza tecnica verso  gli  uffici  legali  della
          struttura  sanitaria  nel  caso  di  contenzioso  e   nelle
          attivita' di stipulazione di coperture  assicurative  o  di
          gestione di coperture auto-assicurative. 
              d-bis)  predisposizione  di   una   relazione   annuale
          consuntiva sugli eventi  avversi  verificatesi  all'interno
          della struttura, sulle cause che  hanno  prodotto  l'evento
          avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta
          relazione   e'   pubblicata   sul   sito   internet   della
          sanitaria.».