Art. 2. Finalita' e attivita' istituzionali 1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilita' e salubrita' delle produzioni, la profittabilita' e la competitivita' delle attivita' agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversita' degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalita' ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA: a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le universita', enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori; b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualita' tecnologica e tracciabilita' delle produzioni e la tutela del consumatore; c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali; d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante; e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca; f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare; g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attivita' ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare; h) puo' fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese; i) svolge attivita' di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali; l) svolge attivita' di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varieta' vegetali in conformita' alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore; m) favorisce, sviluppa e svolge attivita' di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestivita' nel trasferimento dei risultati; n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale; o) svolge ricerche sulla qualita' nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo; p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare; q) svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale; r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'universita', gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo; s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attivita' formativa nei settori di competenza; t) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi. 2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' e per il conseguimento delle finalita' istituzionali, il CREA puo' stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente. 3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali e nell'ambito delle stesse, puo' inoltre fornire servizi e attivita', anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalita' e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' partecipare o costituire consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, nonche' societa' nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.