Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il CIP promuove, disciplina,  regola  e  gestisce  le  attivita'
sportive  agonistiche  ed  amatoriali  per   persone   disabili   sul
territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il  diritto
di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza
e pari opportunita'. 
  2.  Il  CIP  si  conforma  ai  principi  dell'ordinamento  sportivo
paralimpico internazionale, in armonia con  le  deliberazioni  e  gli
indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito
denominato IPC. 
  3. Ai fini del presente decreto  per  paralimpica  deve  intendersi
qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone  disabili,  a  ogni
livello e per olimpica  qualsiasi  attivita'  sportiva  praticata  da
atleti normodotati. 
  4. L'ente ha come missione istituzionale: 
  a) l'agonismo di  alto  livello  e  la  preparazione  degli  atleti
paralimpici delle diverse  discipline  e  l'approntamento  dei  mezzi
idonei per le  Paralimpiadi  e  per  tutte  le  altre  manifestazioni
sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche; 
  b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in
condizioni di uguaglianza e pari  opportunita'  al  fine  di  rendere
effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in  ogni  fascia
di eta' e  di  popolazione,  a  qualunque  livello  e  per  qualsiasi
tipologia di disabilita'; 
  c) il sostegno a tutte le federazioni, discipline  associate,  enti
di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP; 
  d) l'impulso a progetti di promozione  e  avviamento  alla  pratica
sportiva  delle  persone  con  disabilita'   sull'intero   territorio
nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola,  nel  rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
  e) l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive  del  comitato  tecnico   sanitario   istituito   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
2013, n. 44, di misure  di  prevenzione  e  repressione  dell'uso  di
sostanze che alterano le naturali prestazioni  fisiche  degli  atleti
paralimpici nelle attivita' sportive paralimpiche; 
  f) l'adozione e la promozione di iniziative contro  ogni  forma  di
discriminazione e di violenza nello sport. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28   marzo   2013,   n.   44
          (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed
          altri organismi operanti presso il Ministero della  salute,
          ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
          n. 183): 
              «Art. 2 (Istituzione del Comitato tecnico  sanitario  e
          del  Comitato  tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'
          animale).  -  1.  Sono  trasferite  ad  un   unico   organo
          collegiale, denominato:  "Comitato  tecnico-sanitario",  le
          funzioni in atto esercitate dai seguenti organi  collegiali
          e organismi: 
              a)  Commissione  nazionale   per   la   definizione   e
          l'aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,  di
          cui all'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
              b)  Consulta  tecnica   permanente   per   il   sistema
          trasfusionale di cui all'art. 13, comma 1, della  legge  21
          ottobre 2005, n. 219; 
              c) Commissione nazionale per la ricerca  sanitaria,  di
          cui all'art.  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo  16
          ottobre  2003,  n.  288,  e  successive  modificazioni,   e
          all'art. 4, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; 
              d) Comitato di  valutazione  dei  progetti  di  ricerca
          sanitaria presentati dai ricercatori di  eta'  inferiore  a
          quaranta anni, di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296; 
              e) Commissione per il rilascio  delle  licenze  per  la
          pubblicita' sanitaria, di cui all'art. 118,  comma  2,  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e  successive
          modificazioni; 
              f) Commissione unica sui  dispositivi  medici,  di  cui
          all'art. 57  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni; 
              g)  Commissione  interministeriale  di  valutazione  in
          materia di biotecnologie, di cui all'art.  14  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2001,   n.   206,   e   successive
          modificazioni; 
              h) Commissione per la vigilanza  ed  il  controllo  sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive, di cui all'art. 3 della legge 14  dicembre  2000,
          n. 376, e successive modificazioni; 
              i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
          programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
          dei  meccanismi  di  controllo  a   livello   regionale   e
          aziendale, come previsto  dall'art.  15-quattuordecies  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della  legge
          3 agosto 2007, n. 120; 
              l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di
          cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135; 
              m)  Consulta  del  volontariato  per  la  lotta  contro
          l'AIDS, di cui  all'art.  1,  comma  809,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              n) Comitato per  l'indirizzo  e  la  valutazione  delle
          politiche attive e per  il  coordinamento  nazionale  delle
          attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
          lavoro, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
              o) Commissione nazionale per lo studio delle  tematiche
          connesse all'attuazione dei principi contenuti nella  legge
          15 marzo 2010, n. 38, recante  disposizioni  per  garantire
          l'accesso alle cure palliative e alla terapia  del  dolore,
          di cui all'art. 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38. 
              2. Sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
          denominato:  «Comitato  tecnico  per  la  nutrizione  e  la
          sanita'  animale»,  le  funzioni  in  atto  esercitate  dai
          seguenti organi collegiali e organismi: 
              a) Commissione unica per la dietetica e  la  nutrizione
          di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 86; 
              b) Commissione consultiva per i  fitosanitari,  di  cui
          all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
          e successive modificazioni, e all'art. 39 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.  290,  e
          successive modificazioni; 
              c) Commissione consultiva del farmaco  veterinario,  di
          cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6  aprile
          2006, n. 193; 
              d)  Nucleo   nazionale   di   farmacosorveglianza   sui
          medicinali veterinari,  di  cui  all'art.  88  del  decreto
          legislativo 6 aprile 2006, n. 193; 
              e) Commissione tecnica  mangimi,  di  cui  all'art.  9,
          comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
          modificazioni; 
              f) Commissione  tecnica  nazionale  per  la  protezione
          degli animali da allevamento e da macello, di cui  all'art.
          4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.».