Art. 2 Finalita' 1. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attivita' sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita'. 2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC. 3. Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attivita' sportiva praticata da atleti normodotati. 4. L'ente ha come missione istituzionale: a) l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche; b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita' al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di eta' e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilita'; c) il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP; d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilita' sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; e) l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attivita' sportive paralimpiche; f) l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183): «Art. 2 (Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale). - 1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: "Comitato tecnico-sanitario", le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi: a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219; c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108; d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, di cui all'art. 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni; f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni; h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni; i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'art. 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120; l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135; m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'art. 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38. 2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi: a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86; b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, e all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni; c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'art. 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.».