Art. 2 
 
               Identita' dell'istruzione professionale 
 
  1. Ai fini dell'assolvimento del  diritto-dovere  all'istruzione  e
alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno  di
eta', di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa
e lo studente in possesso del titolo conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai  percorsi  del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra: 
    a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di
diplomi quinquennali,  realizzati  da  scuole  statali  o  da  scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; 
    b) i percorsi di istruzione e  formazione  professionale  per  il
conseguimento di qualifiche  triennali  e  di  diplomi  professionali
quadriennali,  realizzati  dalle  istituzioni  formative  accreditate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
  2. Al fine di assicurare  alla  studentessa  e  allo  studente  una
solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali
in una dimensione operativa in relazione alle attivita' economiche  e
produttive cui  si  riferisce  l'indirizzo  di  studio  prescelto,  i
percorsi di istruzione professionale  hanno  un'identita'  culturale,
metodologica e organizzativa che e' definita nel  profilo  educativo,
culturale e professionale di  cui  all'Allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  3. Il profilo educativo, culturale e professionale di cui al  comma
2 integra il  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  della
studentessa e dello studente di  cui  all'articolo  1,  comma  5  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed e' comune  a  tutti  i
percorsi di istruzione professionale, nonche' ai  profili  di  uscita
degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3. 
  4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa  su  uno
stretto raccordo della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e  ad
una personalizzazione dei percorsi contenuta nel  Progetto  formativo
individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a). 
  5.  I  percorsi  di  istruzione  professionale  hanno  una   durata
quinquennale e  sono  finalizzati  al  conseguimento  di  diplomi  di
istruzione secondaria di secondo grado, relativi  agli  indirizzi  di
studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici
superiori, all'universita' e alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 10 marzo 2000, n.  62,recante  «Normeper  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del  citato
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art.  1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo   di
          istruzione e formazione). - (Omissis). 
              5. I percorsi liceali e  i  percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  nei   quali   si   realizza   il
          diritto-dovere all'istruzione e  formazione  sono  di  pari
          dignita' e si  propongono  il  fine  comune  di  promuovere
          l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
          culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
          il saper essere, il saper fare e l'agire, e la  riflessione
          critica su di  essi,  nonche'  di  incrementare  l'autonoma
          capacita' di giudizio e l'esercizio  della  responsabilita'
          personale e  sociale  curando  anche  l'acquisizione  delle
          competenze  e   l'ampliamento   delle   conoscenze,   delle
          abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini  relative
          all'uso delle nuove  tecnologie  e  la  padronanza  di  una
          lingua europea, oltre all'italiano e  all'inglese,  secondo
          il profilo educativo,  culturale  e  professionale  di  cui
          all'allegato   A.    Essi    assicurano    gli    strumenti
          indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della
          vita.  Essi,  inoltre,  perseguono  le  finalita'   e   gli
          obiettivi specifici indicati ai Capi II e III. 
              (Omissis)».