Art. 2 
 
                     Valutazione nel primo ciclo 
 
  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle
alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
  2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il  miglioramento  dei
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima
acquisizione. 
  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti
contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  docenti
che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di
alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione
cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni
che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  e'
integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro
grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  le
alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati
all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa,
forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul
profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  di  scrutinio
sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
  4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1
del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 
  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico
riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato
nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'  docenti  di
sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa
congiuntamente. 
  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  valutazione
dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle
attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne
avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge  1°
          settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  309  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado»: 
              «Art. 309 (Insegnamento della religione  cattolica).  -
          1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni  ordine
          e  grado  l'insegnamento  della  religione   cattolica   e'
          disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana  e  la
          Santa Sede e relativo  protocollo  addizionale,  ratificato
          con legge 25 marzo 1985, n. 121, e  dalle  intese  previste
          dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). 
              2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo
          di  istituto  conferisce  incarichi  annuali  d'intesa  con
          l'ordinario diocesano secondo  le  disposizioni  richiamate
          nel comma 1. 
              3.  I  docenti   incaricati   dell'insegnamento   della
          religione cattolica fanno parte  della  componente  docente
          negli organi scolastici con gli  stessi  diritti  e  doveri
          degli  altri  docenti,  ma  partecipano  alle   valutazioni
          periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
          dell'insegnamento della religione cattolica. 
              4. Per l'insegnamento  della  religione  cattolica,  in
          luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del  docente
          e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di  esso  si
          sono avvalsi, una speciale nota, da  consegnare  unitamente
          alla  scheda  o  alla   pagella   scolastica,   riguardante
          l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
          profitto che ne ritrae».