Art. 2 
 
         Organizzazione del Sistema integrato di educazione 
                           e di istruzione 
 
  1. Nella loro autonomia e  specificita'  i  servizi  educativi  per
l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in  base
alle  proprie  caratteristiche  funzionali,  la  sede  primaria   dei
processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione
delle finalita' previste all'articolo 1. 
  2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le
bambine e i bambini in base all'eta' ed  e'  costituito  dai  servizi
educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e
paritarie. 
  3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: 
    a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra  tre
e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura,
educazione  e  socializzazione,  promuovendone  il  benessere  e   lo
sviluppo   dell'identita',   dell'autonomia   e   delle   competenze.
Presentano modalita' organizzative e di  funzionamento  diversificate
in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro  capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in  continuita'
con la scuola dell'infanzia; 
    b) sezioni primavera, di cui all'articolo  1,  comma  630,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e  bambini  tra
ventiquattro e trentasei mesi di eta' e  favoriscono  la  continuita'
del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono  a
specifiche funzioni di cura, educazione e  istruzione  con  modalita'
adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di  apprendimento  delle
bambine e dei bambini nella fascia di  eta'  considerata.  Esse  sono
aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l'infanzia; 
    c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla  cura
delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie  in
modo flessibile e  diversificato  sotto  il  profilo  strutturale  ed
organizzativo. Essi si distinguono in: 
      1. spazi gioco, che accolgono bambine e  bambini  da  dodici  a
trentasei mesi di eta' affidati  a  uno  o  piu'  educatori  in  modo
continuativo in un ambiente organizzato con finalita'  educative,  di
cura e di socializzazione, non  prevedono  il  servizio  di  mensa  e
consentono una frequenza flessibile, per un  massimo  di  cinque  ore
giornaliere; 
      2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono  bambine  e
bambini dai primi mesi di vita insieme a  un  adulto  accompagnatore,
offrono un contesto qualificato per  esperienze  di  socializzazione,
apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro  per  gli
adulti sui temi dell'educazione e della genitorialita', non prevedono
il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
      3.  servizi  educativi  in   contesto   domiciliare,   comunque
denominati e gestiti, che  accolgono  bambine  e  bambini  da  tre  a
trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla  loro  educazione  e
cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati
a uno o piu' educatori in modo continuativo. 
  4. I servizi educativi  per  l'infanzia  sono  gestiti  dagli  Enti
locali in forma diretta o indiretta, da  altri  enti  pubblici  o  da
soggetti privati; le sezioni primavera possono essere  gestite  anche
dallo Stato. 
  5. La scuola dell'infanzia,  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione
strategica nel  Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione
operando in continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e  con
il  primo  ciclo  di  istruzione.  Essa,   nell'ambito   dell'assetto
ordinamentale vigente  e  nel  rispetto  delle  norme  sull'autonomia
scolastica e sulla parita' scolastica,  tenuto  conto  delle  vigenti
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine  e  i  bambini  di
eta' compresa tra i tre ed i sei anni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 2009,  n.  89  (Revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133). 
              Ā«Art.  2  (Scuola  dell'infanzia).  -  1.   La   scuola
          dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e
          i cinque anni  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          scolastico di riferimento. 
              2. Su  richiesta  delle  famiglie  sono  iscritti  alla
          scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini  che  compiono
          tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
          riferimento. Al  fine  di  garantire  qualita'  pedagogica,
          flessibilita'  e  specificita'  dell'offerta  educativa  in
          coerenza con la particolare  fascia  di  eta'  interessata,
          l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata
          e' disposto alle seguenti condizioni: 
                a) disponibilita' dei posti; 
                b)   accertamento   dell'avvenuto   esaurimento    di
          eventuali liste di attesa; 
                c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei  sotto
          il  profilo  dell'agibilita'  e  funzionalita',   tali   da
          rispondere  alle  diverse  esigenze  dei  bambini  di  eta'
          inferiore a tre anni; 
                d) valutazione pedagogica e didattica, da  parte  del
          collegio  dei  docenti,  dei  tempi   e   delle   modalita'
          dell'accoglienza. 
              3. Analogamente e'  prevista  la  possibilita',  previo
          accordo in sede  di  Conferenza  unificata,  di  proseguire
          nelle    iniziative    e    negli    interventi    relativi
          all'attivazione  delle  "sezioni   primavera",   ai   sensi
          dell'art. 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  stabilendo  gli   opportuni   coordinamenti   con
          l'istituto  degli  anticipi,  nell'ambito   delle   risorse
          finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente. 
              4. L'istituzione di nuove scuole  e  di  nuove  sezioni
          avviene  in  collaborazione  con  gli  enti   territoriali,
          assicurando  la  coordinata  partecipazione  delle   scuole
          statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico  nel
          suo complesso. 
              5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia
          e' stabilito in 40 ore  settimanali,  con  possibilita'  di
          estensione fino a 50 ore. Permane la possibilita', prevista
          dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle  famiglie,
          un tempo scuola ridotto,  limitato  alla  sola  fascia  del
          mattino, per complessive 25  ore  settimanali.  Tali  orari
          sono comprensivi  della  quota  riservata  all'insegnamento
          della religione cattolica in  conformita'  all'Accordo  che
          apporta modifiche  al  Concordato  lateranense  e  relativo
          Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge  25  marzo
          1985, n. 121, ed alle conseguenti  intese.  Le  istituzioni
          scolastiche  organizzano  le  attivita'  educative  per  la
          scuola  dell'infanzia  con  l'inserimento  dei  bambini  in
          sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti  dalle
          famiglie. 
              6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un  numero
          di iscritti inferiore a quello previsto in  via  ordinaria,
          situate in comuni montani, in piccole isole  e  in  piccoli
          comuni,  appartenenti  a  comunita'  privi   di   strutture
          educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli
          gruppi di bambini di eta' compresa tra i due e i tre  anni,
          la cui  consistenza  e'  determinata  nell'annuale  decreto
          interministeriale    sulla    formazione     dell'organico.
          L'inserimento  di  tali  bambini  avviene  sulla  base   di
          progetti  attivati,  d'intesa  e  in   collaborazione   tra
          istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non  puo'
          dar luogo a sdoppiamenti di sezioniĀ».