Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola  dell'infanzia,
alle alunne e agli  alunni  della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse  e  agli  studenti  della
scuola secondaria di secondo grado  con  disabilita'  certificata  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
promuovere e garantire il diritto  all'educazione,  all'istruzione  e
alla formazione. 
  2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la  definizione  e
la condivisione del  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI)  quale
parte integrante del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14
della legge 8 novembre 2000, n. 328,  come  modificato  dal  presente
decreto.