Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, tenendo conto anche  dei  risultati  conseguiti  nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all'articolo 10»; 
    b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite
le seguenti: «di controllo interni ed». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). - 1.  Ai
          fini dell'attuazione dei principi generali di cui  all'art.
          3, le  amministrazioni  pubbliche  sviluppano,  in  maniera
          coerente  con  i   contenuti   e   con   il   ciclo   della
          programmazione finanziaria e  del  bilancio,  il  ciclo  di
          gestione della performance. 
              2. Il ciclo di gestione della performance  si  articola
          nelle seguenti fasi: 
                a) definizione e assegnazione degli obiettivi che  si
          intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
          rispettivi indicatori, tenendo conto  anche  dei  risultati
          conseguiti  nell'anno  precedente,   come   documentati   e
          validati nella relazione annuale sulla performance  di  cui
          all'art. 10; 
                b) collegamento tra  gli  obiettivi  e  l'allocazione
          delle risorse; 
                c) monitoraggio in corso di esercizio  e  attivazione
          di eventuali interventi correttivi; 
                d)  misurazione  e  valutazione  della   performance,
          organizzativa e individuale; 
                e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
          valorizzazione del merito; 
                f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di
          indirizzo   politico-amministrativo,   ai   vertici   delle
          amministrazioni, nonche' ai competenti organi di  controllo
          interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti  interessati,
          agli utenti e ai destinatari dei servizi.».