Art. 2 
 
 
                   Tutela del lavoratore autonomo 
                    nelle transazioni commerciali 
 
  1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
si  applicano,  in  quanto  compatibili,   anche   alle   transazioni
commerciali  tra  lavoratori  autonomi  e  imprese,  tra   lavoratori
autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva  l'applicazione
di disposizioni piu' favorevoli. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.
          231 (Attuazione della direttiva  2000/35/CE  relativa  alla
          lotta contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
          commerciali) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2002, n. 249. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  2.
          Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono   tutte   le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.».