Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le  lettere  da
a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del  decreto-legge
3 maggio 2016, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  in  legge  30
giugno 2016, n. 119, si intendono per: 
    a) investitore: la persona  fisica,  l'imprenditore  individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore  mortis
causa,  che  ha  acquistato  gli  strumenti  finanziari   subordinati
indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto  con  la  Banca  in
liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio,
i parenti entro il secondo grado in possesso dei  predetti  strumenti
finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; 
    b) Banca in liquidazione  o  Banca:  la  Cassa  di  risparmio  di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca  delle
Marche  S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  la   Banca
popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio  -  Societa'   cooperativa   in
liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio  di  Chieti
S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; 
    c) Fondo di solidarieta': il  Fondo  istituito  dall'articolo  1,
comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    d) Fondo: il Fondo interbancario di  tutela  dei  depositi  quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera c); 
    e) procedura arbitrale:  la  procedura  di  natura  arbitrale  di
accesso al Fondo di solidarieta' di cui al decreto adottato ai  sensi
dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208; 
    f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito  Camera  arbitrale,
di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il   riferimento   dell'art.   8   del   citato
          decreto-legge n. 59 del  2016,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento dell'art. 1, commi da 855  a  861,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
          n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. 
              - Si riporta l'art. 210 del citato decreto  legislativo
          n. 50 del 2016: 
              «Art. 210 (Camera  arbitrale,  albo  degli  arbitri  ed
          elenco dei segretari). - 1. Presso l'ANAC e'  istituita  la
          Camera  arbitrale  per  i  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale. 
              2. La Camera arbitrale cura la formazione e  la  tenuta
          dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il
          codice deontologico degli arbitri camerali e provvede  agli
          adempimenti necessari alla costituzione e al  funzionamento
          del collegio arbitrale . 
              3. Sono organi della Camera arbitrale il  Presidente  e
          il consiglio arbitrale. 
              4. Il consiglio arbitrale, composto da  cinque  membri,
          e' nominato dall'ANAC fra soggetti  dotati  di  particolare
          competenza nella materia dei contratti pubblici di  lavori,
          servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza  e
          l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla  medesima  Autorita'.  Al  suo
          interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
          quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata  dal
          provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
          all'Autorita' stessa. Il Presidente e  i  consiglieri  sono
          soggetti alle incompatibilita' e ai  divieti  previsti  dal
          comma 10. 
              5. Per l'espletamento  delle  sue  funzioni  la  Camera
          arbitrale si avvale di  una  struttura  di  segreteria  con
          personale fornito dall'ANAC. 
              6. La Camera arbitrale cura annualmente la  rilevazione
          dei dati emergenti dal contenzioso in materia di  contratti
          pubblici e li trasmette  all'Autorita'  e  alla  cabina  di
          regia di cui all'art. 212. 
              7. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  comma
          18, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  possono  essere
          iscritti all'albo degli arbitri della  Camera  arbitrale  i
          soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 
                a) avvocati iscritti agli albi  ordinari  e  speciali
          abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori
          e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere  di
          cassazione; 
                b) tecnici in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
          ingegneria e  architettura  abilitati  all'esercizio  della
          professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi; 
                c) professori universitari  di  ruolo  nelle  materie
          giuridiche  e  tecniche   e   dirigenti   delle   pubbliche
          amministrazioni, con provata esperienza nella  materia  dei
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
              8. La  Camera  arbitrale  cura,  altresi',  in  sezione
          separata, la tenuta dell'elenco dei periti  per  la  nomina
          dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti
          all'elenco i soggetti in possesso del diploma di  laurea  e
          comprovata esperienza professionale di almeno 5  anni,  con
          relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta. 
              9. I soggetti di cui al  comma  7,  lettere  a),  b)  e
          c),nonche'  al  comma  8  del   presente   articolo,   sono
          rispettivamente  inseriti   nell'albo   degli   arbitri   e
          nell'elenco dei periti, su domanda corredata da  curriculum
          e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 
              10. L'iscrizione all'albo degli  arbitri  e  all'elenco
          dei periti ha validita' triennale e puo' essere  nuovamente
          conseguita decorsi due anni dalla  scadenza  del  triennio.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  53  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   come   modificato
          dall'art. 1, comma 42, lettera l, della  legge  6  novembre
          2012, n. 190, durante il periodo  di  appartenenza,  e  nei
          successivi tre  anni,  i  soggetti  iscritti  all'albo  non
          possono espletare incarichi professionali in  favore  delle
          parti dei giudizi arbitrali da essi  decisi,  ivi  compreso
          l'incarico di arbitro di parte. 
              11. Sono fatti salvi  i  casi  di  ricusazione  di  cui
          all'art. 815 del codice di procedura civile. 
              12. Per le ipotesi di cui all'art.  209,  comma  8,  la
          Camera arbitrale  cura  anche  la  tenuta  dell'elenco  dei
          segretari dei collegi arbitrali.  Possono  essere  iscritti
          all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in
          materia  giuridica  o  economica  o  equipollenti  e,   ove
          necessario, in materie tecniche, inseriti nei  ruoli  delle
          pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, aventi  un'anzianita'  di  servizio  in
          ruolo non inferiore a  cinque  anni.  Gli  eventuali  oneri
          relativi alla tenuta dell'elenco sono posti  a  carico  dei
          soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal  fine
          tariffe idonee  ad  assicurare  l'integrale  copertura  dei
          suddetti costi. 
              13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati  l'elenco  degli
          arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende
          dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei
          periti.».