Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Organismo unico nazionale di accreditamento, l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) accreditamento, attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo 44 del predetto regolamento, nonche' rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto; c) schema di accreditamento, insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento; d) certificato di accreditamento, documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione, di cui alla lettera b); e) prima autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; f) ulteriore autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attivita' o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato; g) estensione di autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato; h) aggiornamento di notifica, aggiornamento di una o piu' notifiche di un organismo, gia' autorizzato e notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche che siano state aggiornate o revisionate successivamente alla notifica gia' effettuata per l'organismo, per le quali gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei casi di cui alle lettere f) o g); i) materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; m) Amministrazioni competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i), il Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; n) organismi notificati, organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento; o) operatori economici, i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011; p) valutazione tecnica europea, la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea. 2. Si applicano, altresi', le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.