Art. 2 
 
              Attivita' d'impresa di interesse generale 
 
  1. L'impresa sociale esercita in via stabile  e  principale  una  o
piu' attivita' d'impresa di interesse generale per  il  perseguimento
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.  Ai  fini
del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte
in  conformita'  alle   norme   particolari   che   ne   disciplinano
l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto: 
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
ed interventi, servizi e prestazioni di cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
    b) interventi e prestazioni sanitarie; 
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 14  febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive
modificazioni; 
    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 
    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni; 
    g) formazione universitaria e post-universitaria; 
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del
volontariato, e delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo; 
    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni; 
    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso; 
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  ed  al  contrasto  della   poverta'
educativa; 
    m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri  enti  del
Terzo settore resi da  enti  composti  in  misura  non  inferiore  al
settanta per cento da imprese sociali  o  da  altri  enti  del  Terzo
settore; 
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni; 
    o)   attivita'   commerciali,   produttive,   di   educazione   e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area   economica
svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso
del produttore al mercato, e che preveda il pagamento  di  un  prezzo
equo, misure di sviluppo in favore del  produttore  e  l'obbligo  del
produttore di garantire condizioni di  lavoro  sicure,  nel  rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il
contrasto del lavoro infantile; 
    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; 
    q) alloggio sociale, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008,  e  successive  modificazioni  nonche'
ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo  diretta  a
soddisfare  bisogni  sociali,  sanitari,   culturali,   formativi   o
lavorativi; 
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
    s)  microcredito,  ai  sensi  dell'articolo   111   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
    u)   organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive
dilettantistiche; 
    v) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata. 
  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  n.  106
del 2016, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli
1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106,  l'elenco  delle
attivita' d'impresa di interesse generale di  cui  al  comma  1  puo'
essere aggiornato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottarsi, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto,
decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in  via  principale
l'attivita' per  la  quale  i  relativi  ricavi  siano  superiori  al
settanta per  cento  dei  ricavi  complessivi  dell'impresa  sociale,
secondo criteri di computo definiti con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse
generale, indipendentemente dal suo  oggetto,  l'attivita'  d'impresa
nella   quale,   per   il   perseguimento   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati: 
    a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero
99), del regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, e successive modificazioni; 
    b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi  dell'articolo
112, comma 2, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di  protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251,  e  successive  modificazioni,  e  persone  senza  fissa  dimora
iscritte nel registro di cui  all'articolo  2,  quarto  comma,  della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in  una  condizione
di poverta' tale da non poter reperire e mantenere  un'abitazione  in
autonomia. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale  impiega  alle  sue
dipendenze un numero di persone di cui  alle  lettere  a)  e  b)  non
inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo  di
questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla  lettera  a)  non
possono contare per piu' di un terzo. La situazione dei lavoratori di
cui al comma  4  deve  essere  attestata  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni  di
cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 1, commi  1  e  2,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art.1.  (Principi  generali  e  finalita').  -  1.  La
          Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
          integrato  di  interventi  e  servizi   sociali,   promuove
          interventi per  garantire  la  qualita'  della  vita,  pari
          opportunita',   non   discriminazione    e    diritti    di
          cittadinanza, previene, elimina o riduce le  condizioni  di
          disabilita',  di  bisogno  e  di  disagio   individuale   e
          familiare,   derivanti   da   inadeguatezza   di   reddito,
          difficolta' sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in
          coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
              2. Ai sensi della presente  legge,  per  "interventi  e
          servizi sociali" si intendono tutte le  attivita'  previste
          dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.». 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - La legge 22 giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in
          materia  di  assistenza  in  favore   delle   persone   con
          disabilita'  grave  prive  del   sostegno   familiare)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 14 febbraio 2001, (Atto di indirizzo e coordinamento in
          materia di prestazioni socio-sanitarie) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. 
              - La legge 28 marzo 2003, n, 53 (Delega al Governo  per
          la definizione delle norme generali sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              -  La  legge  19  agosto  2016,  n.  166  (Disposizioni
          concernenti la donazione e  la  distribuzione  di  prodotti
          alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale  e
          per la  limitazione  degli  sprechi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202. 
              - Si riporta l'art. 16, comma 5 della  Legge  6  agosto
          1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema   radiotelevisivo
          pubblico e privato): 
              «5. La radiodiffusione sonora a  carattere  comunitario
          e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro  ed  e'
          esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute  e  non
          riconosciute che siano espressione di  particolari  istanze
          culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
          cooperative costituite  ai  sensi  dell'articolo  2511  del
          codice  civile,  che  abbiano  per   oggetto   sociale   la
          realizzazione di un servizio di  radiodiffusione  sonora  a
          carattere culturale, etnico, politico e  religioso,  e  che
          prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a),
          b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,   n.   1577,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,
          n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo
          di  cauzione,  sia  in  ambito  nazionale  che  locale,  ai
          soggetti predetti  i  quali  si  obblighino  a  trasmettere
          programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
          istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
          Non sono considerate programmi  originali  autoprodotti  le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari da brevi commenti del conduttore della  stessa
          trasmissione, cosi' come indicato nel  regolamento  di  cui
          all'articolo 36.». 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              - Il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22
          aprile  2008  (Definizione  di  alloggio  sociale  ai  fini
          dell'esenzione dall'obbligo  di  notifica  degli  aiuti  di
          Stato, ai  sensi  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146. 
              - Si riporta l'art.  111  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
              «Art. 111. (Microcredito). - 1. In deroga  all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
                a) siano di ammontare non superiore a euro  25.000,00
          e non siano assistiti da garanzie reali; 
                b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                a) forma di societa' per azioni, in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
                b) capitale versato  di  ammontare  non  inferiore  a
          quello stabilito ai sensi del comma 5; 
                c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
                d) oggetto sociale limitato alle  sole  attivita'  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  alle  attivita'  accessorie  e
          strumentali; 
                e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                a) requisiti concernenti i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
                b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
                c) le caratteristiche dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 18  agosto  2015,  n.
          141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale): 
              «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  presente
          legge, per agricoltura sociale si  intendono  le  attivita'
          esercitate dagli imprenditori agricoli di cui  all'articolo
          2135 del codice civile, in forma  singola  o  associata,  e
          dalle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4  del  presente
          articolo, dirette a realizzare: 
                a) inserimento  socio-lavorativo  di  lavoratori  con
          disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
          dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di  persone
          svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge  8  novembre
          1991, n. 381, e successive modificazioni, e  di  minori  in
          eta' lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e
          sostegno sociale; 
                b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio  per
          le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle  risorse
          materiali e immateriali  dell'agricoltura  per  promuovere,
          accompagnare e realizzare azioni  volte  allo  sviluppo  di
          abilita'  e  di  capacita',   di   inclusione   sociale   e
          lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per  la  vita
          quotidiana; 
                c) prestazioni e servizi che affiancano e  supportano
          le   terapie   mediche,   psicologiche   e    riabilitative
          finalizzate a migliorare  le  condizioni  di  salute  e  le
          funzioni  sociali,  emotive  e   cognitive   dei   soggetti
          interessati anche attraverso l'ausilio di animali  allevati
          e la coltivazione delle piante; 
                d) progetti finalizzati all'educazione  ambientale  e
          alimentare, alla salvaguardia della  biodiversita'  nonche'
          alla diffusione della conoscenza del territorio  attraverso
          l'organizzazione   di   fattorie   sociali   e   didattiche
          riconosciute  a  livello  regionale,  quali  iniziative  di
          accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e  di
          persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da adottare  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          definiti i requisiti minimi e le  modalita'  relativi  alle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Le attivita' di cui alle lettere b),  c)  e  d)  del
          comma    1,    esercitate    dall'imprenditore    agricolo,
          costituiscono attivita'  connesse  ai  sensi  dell'articolo
          2135 del codice civile. 
              4. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  esercitate
          altresi' dalle cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
          novembre  1991,  n.  381,  il   cui   fatturato   derivante
          dall'esercizio  delle   attivita'   agricole   svolte   sia
          prevalente; nel caso  in  cui  il  suddetto  fatturato  sia
          superiore  al  30  per  cento  di  quello  complessivo,  le
          medesime cooperative  sociali  sono  considerate  operatori
          dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge,  in
          misura corrispondente al fatturato agricolo. 
              5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
          in associazione con le  cooperative  sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, con le  imprese  sociali  di
          cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155,  con  le
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nel  registro
          nazionale previsto dalla legge 7  dicembre  2000,  n.  383,
          nonche' con i soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
          della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  ferme  restando  la
          disciplina e le agevolazioni  applicabili  a  ciascuno  dei
          soggetti richiamati in base alla normativa vigente. 
              6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate,  ove
          previsto dalla normativa di settore, in collaborazione  con
          i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti
          per  territorio.   Gli   enti   pubblici   competenti   per
          territorio, nel quadro della programmazione  delle  proprie
          funzioni  inerenti  alle  attivita'  agricole  e   sociali,
          promuovono, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  politiche  integrate  tra  imprese,   produttori
          agricoli  e  istituzioni  locali  al  fine  di   sviluppare
          l'agricoltura sociale.». 
              - Per il testo dell'art. 1, della citata legge  n.  106
          del 2016, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              Il regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107  e  108  del  trattato,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26  giugno
          2014. 
              -  Si  riporta  l'art.  112,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   successive
          modificazioni (Codice dei contratti pubblici): 
              «2. Ai  sensi  del  presente  articolo  si  considerano
          soggetti con disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle
          previste dall'articolo 4 della legge 8  novembre  1991,  n.
          381,  gli  ex  degenti  di  ospedali  psichiatrici,   anche
          giudiziari,  i  soggetti  in  trattamento  psichiatrico,  i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla  detenzione  e  al   lavoro   all'esterno   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge  26  luglio  1975,  n.  354  e
          successive modificazioni.». 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
              - Si riporta l'art. 2, quarto  comma,  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, (Ordinamento delle  anagrafi  della
          popolazione residente): 
              «E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  il  Ministero
          dell'interno un apposito registro nazionale  delle  persone
          che non  hanno  fissa  dimora.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite le modalita' di  funzionamento
          del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.».