Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui agli articoli 183, comma 1,  e  240  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: 
    a) «lavori»: comprendono  le  attivita'  di  costruzione,  scavo,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e  manutenzione  di
opere; 
    b) «suolo»: lo strato piu' superficiale  della  crosta  terrestre
situato tra il substrato  roccioso  e  la  superficie.  Il  suolo  e'
costituito da componenti minerali, materia organica,  acqua,  aria  e
organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; 
    c) «terre e rocce da  scavo»:  il  suolo  escavato  derivante  da
attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra  le  quali:
scavi in genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee);  perforazione,
trivellazione, palificazione, consolidamento; opere  infrastrutturali
(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere  in  terra.  Le
terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti  materiali:
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per scavo  meccanizzato,  purche'  le  terre  e
rocce contenenti tali  materiali  non  presentino  concentrazioni  di
inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella  1,
Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso; 
    d)  «autorita'  competente»:   l'autorita'   che   autorizza   la
realizzazione dell'opera nel cui ambito  sono  generate  le  terre  e
rocce da scavo e, nel  caso  di  opere  soggette  a  procedimenti  di
valutazione di  impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  integrata
ambientale, l'autorita' competente di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce  da  scavo»:
attivita' svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di
qualita' ambientale delle terre e rocce da  scavo  in  conformita'  a
quanto stabilito dal presente regolamento; 
    f) «piano di utilizzo»: il  documento  nel  quale  il  proponente
attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle  condizioni  e
dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai
fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e  rocce  da  scavo
generate in cantieri di grandi dimensioni; 
    g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con  la
quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta,  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle  terre  e  rocce  da
scavo qualificate sottoprodotti in conformita' al piano di utilizzo o
alla dichiarazione di cui all'articolo 21; 
    h)  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di
territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo'   essere
dimostrato che un valore di concentrazione di una o piu' sostanze nel
suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di  cui
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,  della  Parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia  ascrivibile  a
fenomeni naturali legati alla  specifica  pedogenesi  del  territorio
stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle  condizioni
chimico-fisiche presenti; 
    i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita
e perimetrata, intesa nelle sue matrici  ambientali  (suolo  e  acque
sotterranee); 
    l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre  e
rocce da scavo; 
    m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato  dal  piano  di
utilizzo o nella dichiarazione di cui  all'articolo  21,  in  cui  le
terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate; 
    n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce
da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in
attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa  i  requisiti  di  cui
all'articolo 5; 
    o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di
normale pratica industriale quelle  operazioni,  anche  condotte  non
singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e  rocce
da scavo, finalizzate al  miglioramento  delle  loro  caratteristiche
merceologiche  per  renderne  l'utilizzo  maggiormente  produttivo  e
tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i
sottoprodotti e dei requisiti di qualita' ambientale, il  trattamento
di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo  delle  terre  e
rocce  da  scavo  conformemente  ai  criteri  tecnici  stabiliti  dal
progetto.  L'allegato  3  elenca   alcune   delle   operazioni   piu'
comunemente effettuate, che rientrano tra le  operazioni  di  normale
pratica industriale; 
    p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo; 
    q) «esecutore»: il soggetto che attua il  piano  di  utilizzo  ai
sensi dell'articolo 17; 
    r) «produttore»: il soggetto la cui attivita'  materiale  produce
le  terre  e  rocce  da  scavo  e  che  predispone  e  trasmette   la
dichiarazione di cui all'articolo 21; 
    s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel
quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in
sostituzione del materiale di cava; 
    t)  «cantiere  di  piccole  dimensioni»:  cantiere  in  cui  sono
prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a  seimila
metri cubi,  calcolati  dalle  sezioni  di  progetto,  nel  corso  di
attivita' e  interventi  autorizzati  in  base  alle  norme  vigenti,
comprese quelle prodotte nel corso di attivita' o  opere  soggette  a
valutazione  d'impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione   integrata
ambientale di cui alla Parte II  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte
terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila  metri  cubi,
calcolati dalle sezioni di progetto, nel  corso  di  attivita'  o  di
opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o  ad
autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a  VIA  o  AIA»:
cantiere in cui sono prodotte terre e rocce  da  scavo  in  quantita'
superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di  progetto,
nel corso di attivita'  o  di  opere  non  soggette  a  procedure  di
valutazione di  impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  integrata
ambientale di cui alla Parte II  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate
le procedure di  cui  al  Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia
quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di
genio civile, sia quelle di difesa e  di  presidio  ambientale  e  di
ingegneria naturalistica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  183,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, cernita  e  deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'art. 2135 del codice civile, presso  il  sito  che  sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lettera l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1,  o
          che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.  184-bis,
          comma 2; 
              qq-bis)  «compostaggio  di   comunita'»:   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 240, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo, si definiscono: 
              a)   sito:   l'area   o   porzione    di    territorio,
          geograficamente  definita  e  determinata,   intesa   nelle
          diverse matrici ambientali (suolo,  materiali  di  riporto,
          sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva   delle
          eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 
              b) concentrazioni soglia  di  contaminazione  (CSC):  i
          livelli di  contaminazione  delle  matrici  ambientali  che
          costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
          caratterizzazione del sito  e  l'analisi  di  rischio  sito
          specifica, come  individuati  nell'Allegato  5  alla  parte
          quarta del presente  decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
          potenzialmente   contaminato   sia   ubicato   in   un'area
          interessata da fenomeni antropici o  naturali  che  abbiano
          determinato il superamento di  una  o  piu'  concentrazioni
          soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
          valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; 
              c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di
          contaminazione delle  matrici  ambientali,  da  determinare
          caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi
          di rischio sito specifica  secondo  i  principi  illustrati
          nell'Allegato 1 alla parte quarta del  presente  decreto  e
          sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il
          cui  superamento  richiede  la  messa  in  sicurezza  e  la
          bonifica.  I  livelli  di  concentrazione  cosi'   definiti
          costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; 
              d) sito potenzialmente contaminato: un sito  nel  quale
          uno  o  piu'  valori  di  concentrazione   delle   sostanze
          inquinanti  rilevati  nelle  matrici  ambientali  risultino
          superiori   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
          di caratterizzazione e di analisi di  rischio  sanitario  e
          ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
          lo  stato  o  meno  di  contaminazione  sulla  base   delle
          concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
              e) sito contaminato: un sito nel quale i  valori  delle
          concentrazioni soglia di  rischio  (CSR),  determinati  con
          l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
          all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
          base  dei  risultati  del   piano   di   caratterizzazione,
          risultano superati; 
              f)  sito  non  contaminato:  un  sito  nel   quale   la
          contaminazione rilevata nelle  matrici  ambientali  risulti
          inferiore   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
          inferiore ai valori di  concentrazione  soglia  di  rischio
          (CSR)  determinate  a  seguito  dell'analisi   di   rischio
          sanitario e ambientale sito specifica; 
              g) sito con attivita' in esercizio: un sito  nel  quale
          risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali
          che commerciali nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle
          adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le
          attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio  ai  fini
          della successiva ripresa delle attivita'; 
              h) sito dismesso:  un  sito  in  cui  sono  cessate  le
          attivita' produttive; 
              i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare
          un evento,  un  atto  o  un'omissione  che  ha  creato  una
          minaccia imminente per la salute o per  l'ambiente,  intesa
          come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un
          danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un  futuro
          prossimo, al fine di impedire o minimizzare il  realizzarsi
          di tale minaccia; 
              l)  misure   di   riparazione:   qualsiasi   azione   o
          combinazione di azioni, tra cui misure  di  attenuazione  o
          provvisorie  dirette  a  riparare,  risanare  o  sostituire
          risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
          fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali   risorse   o
          servizi; 
              m) messa  in  sicurezza  d'emergenza:  ogni  intervento
          immediato o a breve termine,  da  mettere  in  opera  nelle
          condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in  caso  di
          eventi di contaminazione  repentini  di  qualsiasi  natura,
          atto a contenere la diffusione delle sorgenti  primarie  di
          contaminazione, impedirne il  contatto  con  altre  matrici
          presenti nel sito e a rimuoverle, in  attesa  di  eventuali
          ulteriori interventi di bonifica o di  messa  in  sicurezza
          operativa o permanente; 
              n)  messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme   degli
          interventi eseguiti in un sito con attivita'  in  esercizio
          atti a garantire un adeguato livello di  sicurezza  per  le
          persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
          di messa in sicurezza permanente o bonifica da  realizzarsi
          alla cessazione dell'attivita'. Essi  comprendono  altresi'
          gli interventi  di  contenimento  della  contaminazione  da
          mettere in atto  in  via  transitoria  fino  all'esecuzione
          della bonifica o della messa in  sicurezza  permanente,  al
          fine  di  evitare  la   diffusione   delle   contaminazioni
          all'interno della stessa matrice o tra matrici  differenti.
          In tali casi devono  essere  predisposti  idonei  piani  di
          monitoraggio  e  controllo  che  consentano  di  verificare
          l'efficacia delle soluzioni adottate; 
              o)  messa  in  sicurezza  permanente:  l'insieme  degli
          interventi atti a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti
          inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
          garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza  per
          le persone e per l'ambiente. In  tali  casi  devono  essere
          previsti piani di monitoraggio e  controllo  e  limitazioni
          d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; 
              p)  bonifica:  l'insieme  degli  interventi   atti   ad
          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
          o a ridurre le concentrazioni  delle  stesse  presenti  nel
          suolo, nel sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee  ad  un
          livello uguale o inferiore ai valori  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR); 
              q) ripristino e ripristino ambientale:  gli  interventi
          di  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche
          costituenti complemento  degli  interventi  di  bonifica  o
          messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
          il sito alla effettiva  e  definitiva  fruibilita'  per  la
          destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; 
              r)  inquinamento  diffuso:  la  contaminazione   o   le
          alterazioni chimiche, fisiche o  biologiche  delle  matrici
          ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
          una singola origine; 
              s) analisi  di  rischio  sanitario  e  ambientale  sito
          specifica:  analisi  sito  specifica  degli  effetti  sulla
          salute   umana   derivanti   dall'esposizione    prolungata
          all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
          contaminate, condotta con i criteri indicati  nell'Allegato
          1 alla parte quarta del presente decreto; 
              t) condizioni di emergenza: gli eventi  al  verificarsi
          dei quali  e'  necessaria  l'esecuzione  di  interventi  di
          emergenza, quali ad esempio: 
              1) concentrazioni attuali o potenziali  dei  vapori  in
          spazi confinati  prossime  ai  livelli  di  esplosivita'  o
          idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 
              2) presenza di quantita' significative di  prodotto  in
          fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali  o
          nella falda; 
              3) contaminazione di pozzi ad utilizzo  idropotabile  o
          per scopi agricoli; 
              4) pericolo di incendi ed esplosioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del  citato
          decreto-legge n. 2 del 2012: 
              «Art. 3 (Interpretazione autentica  dell'art.  185  del
          decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  disposizioni  in
          materia  di  matrici  materiali  di  riporto  e   ulteriori
          disposizioni in materia di rifiuti). - 1. Ferma restando la
          disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati,  i
          riferimenti al «suolo» contenuti  all'art.  185,  commi  1,
          lettere b) e c), e 4,  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si  interpretano  come  riferiti  anche  alle
          matrici materiali di riporto di  cui  all'allegato  2  alla
          parte IV del medesimo decreto  legislativo,  costituite  da
          una miscela eterogenea di materiale di  origine  antropica,
          quali residui e scarti di produzione e  di  consumo,  e  di
          terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico
          rispetto alle caratteristiche geologiche  e  stratigrafiche
          naturali del terreno in un determinato sito,  e  utilizzate
          per la realizzazione  di  riempimenti,  di  rilevati  e  di
          reinterri. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo della Tabella 1, allegato  5,  al
          Titolo  V,  della  Parte   Quarta,   del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Tabella 1: (Concentrazione  soglia  di  contaminazione
          nel  suolo  e  nel  sottosuolo  riferiti   alla   specifica
          destinazione d'uso dei siti da bonificare). 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              (1) In Tabella sono  selezionate,  per  ogni  categoria
          chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate  nei  siti
          contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
          Tabella i valori di concentrazione limite accettabili  sono
          ricavati  adottando  quelli  indicati   per   la   sostanza
          tossicologicamente piu' affine. 
              (*(asterisco)) Corrisponde al limite  di  rilevabilita'
          della tecnica analitica (diffrattometria a raggi  X  oppure
          I.R. - Trasformata di Fourier).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) valutazione ambientale di  piani  e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
              b) valutazione ambientale  dei  progetti,  nel  seguito
          valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
          procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
          individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
          secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
          parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
          delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
          obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); 
              c) impatto ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
          quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
          termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
          positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
          relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
          chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
          culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
          dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
          progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
          gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
          malfunzionamenti; 
              d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai  beni
          culturali  e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al
          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              e) piani e  programmi:  gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
              1) che sono elaborati e/o adottati  da  un'autorita'  a
          livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
          un'autorita' per essere approvati, mediante  una  procedura
          legislativa, amministrativa o negoziale e 
              2)  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
              f) rapporto ambientale: il documento del  piano  o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'art. 13; 
              g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione
          o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri  interventi
          sull'ambiente naturale o  sul  paesaggio,  compresi  quelli
          destinati allo sfruttamento delle  risorse  del  suolo.  Ai
          fini  della  valutazione  ambientale,  gli  elaborati   del
          progetto  preliminare  e  del  progetto   definitivo   sono
          predisposti con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio
          almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi  3
          e 4, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163; 
              [h)  progetto  definitivo:  gli  elaborati  progettuali
          predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto  n.  163
          del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,  il
          progetto che presenta almeno un livello  informativo  e  di
          dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; 
              i) studio di impatto ambientale: elaborato che  integra
          il  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   alle
          previsioni di cui all'art. 22; 
              i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,
          escluse  le  sostanze  radioattive  di   cui   al   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
              i-ter)   inquinamento:   l'introduzione    diretta    o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
              i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,  in
          cui sono svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato
          VIII  alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra   attivita'
          accessoria, che sia tecnicamente connessa con le  attivita'
          svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle  emissioni
          e sull'inquinamento. E' considerata accessoria  l'attivita'
          tecnicamente connessa  anche  quando  condotta  da  diverso
          gestore; 
              i-quinquies)   installazione   esistente:    ai    fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
              i-sexies) nuova installazione:  una  installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente; 
              i-septies) emissione: lo scarico diretto  o  indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
              i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
          in  rapporto  a   determinati   parametri   specifici,   la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
              i-nonies) norma di qualita'  ambientale:  la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
              l) modifica: la  variazione  di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
              l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
          un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
          di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
          superiore al valore della soglia stessa; 
              l-ter) migliori tecniche  disponibili  (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
              1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
          di progettazione, costruzione,  manutenzione,  esercizio  e
          chiusura dell'impianto; 
              2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo   comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
              3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
          elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
          complesso; 
              l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
          documento pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE; 
              l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
          secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5,  della
          direttiva  2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
          di  un  BREF  riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori
          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
              l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori
          tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
          emissione  ottenuti  in  condizioni  di  esercizio  normali
          utilizzando  una  migliore  tecnica   disponibile   o   una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
              l-ter.5) 'tecnica emergente':  una  tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
              m) verifica di assoggettabilita': la verifica  attivata
          allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti  possono
          avere un impatto significativo e negativo  sull'ambiente  e
          devono essere sottoposti alla fase di  valutazione  secondo
          le disposizioni del presente decreto; 
              m-bis) verifica di  assoggettabilita'  di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
              m-ter) parere motivato: il  provvedimento  obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
              n)  provvedimento   di   verifica:   il   provvedimento
          obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
          conclude la verifica di assoggettabilita'; 
              o)   provvedimento    di    valutazione    dell'impatto
          ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
          conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
          provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
          coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
          concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
          assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
          patrimonio culturale secondo le previsioni di cui  all'art.
          26; 
              o-bis)   autorizzazione   integrata   ambientale:    il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
              p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale o  del  provvedimento  comunque  denominato  che
          autorizza l'esercizio; 
              q) autorita' procedente:  la  pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
              r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
              r-bis) gestore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
          medesimi; 
              s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:   le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
              t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
          e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
          pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
          e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 
              u) pubblico: una o piu' persone  fisiche  o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
              v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
          subire gli effetti delle procedure decisionali  in  materia
          ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
          della   presente   definizione   le   organizzazioni    non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
              v-bis) relazione  di  riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo
          2, della direttiva 2010/75/UE; 
              v-ter)  acque  sotterranee:  acque  sotterranee   quali
          definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
              v-quater) suolo:  lo  strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
              v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
          compresi  visite  in  loco,  controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
              v-sexies) pollame: il pollame quale  definito  all'art.
          2, comma 2, lettera a), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; (44) 
              v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
          solida, liquida o  gassosa,  che  la  norma  ammette  possa
          essere  combusta  per  utilizzare  l'energia  liberata  dal
          processo; 
              v-octies) sostanze pericolose: le sostanze  o  miscele,
          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'art. 237-ter.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per il testo dell'art. 184-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. 
              - La Parte Seconda, del citato decreto  legislativo  n.
          152  del  2006,  reca:  «Procedure   per   la   valutazione
          ambientale   strategica   (VAS),   per    la    valutazione
          dell'impatto  ambientale  (VIA)  e   per   l'autorizzazione
          integrata ambientale (IPPC)». 
              - Il Titolo V, della Parte Quarta, del  citato  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  reca:  «Bonifica  di  siti
          contaminati».