Art. 2 
 
 
                       Ammissione alla scuola 
 
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami
bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del  Ministero
per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo  35,  comma
2, del decreto legislativo n.  368  del  1999.  Al  concorso  possono
partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data  anteriore  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena  di
esclusione,  di   superare   l'esame   di   Stato   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita'  didattiche  delle  scuole.  Nel
bando sono indicati i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,  i
temi di studio sui quali sono predisposti i  quesiti,  i  criteri  di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5,  il  calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della  prova
d'esame nonche'  le  istruzioni  applicative,  di  carattere  tecnico
informatico, sulle modalita' di somministrazione  dei  quesiti  e  di
correzione degli stessi necessarie a garantirne  l'affidabilita',  la
trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva iscrizione alla
scuola di assegnazione in relazione alla  posizione  ricoperta  nella
graduatoria unica nazionale di cui al successivo articolo 5, comma 2,
il bando  disciplina,  altresi',  modalita'  e  tempi  relativi  alla
scelta, in  ordine  di  preferenza,  da  parte  del  candidato  delle
tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in
modo che gli sia garantita la possibilita' di scegliere  fino  ad  un
massimo   di   tre   tipologie   di   scuola   da   potere   indicare
indifferentemente nell'ambito di una stessa  area  o  nell'ambito  di
aree diverse. 
  2. La prova d'esame si svolge non prima di  sessanta  giorni  dalla
data di pubblicazione del bando. 
  3. La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata
della documentazione  prevista  dal  bando,  e'  presentata  per  via
telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita'  previste  nel
bando stesso.  Ciascun  candidato  e'  tenuto  al  versamento  di  un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono  utilizzabili  dal
Ministero a copertura dei costi derivanti  dall'organizzazione  della
procedura concorsuale. 
  4. In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno
venti giorni prima  della  prova  di  esame,  con  provvedimento  del
competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi,
e l'orario di svolgimento della prova d'esame. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo  dell'art.  35,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.