Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari; b) esercente: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo; c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo; d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio della sua attivita' professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale; e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera e' di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa e' di tipo corto se la consegna e' svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore; f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.
Note all'art. 2: - La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». - Per il testo dell'art. 218, comma 1, lettera r), si veda nelle note all'art. 1.