Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.