Art. 2 
 
 
                       Competenza dello Stato 
 
  1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento,
in quanto: 
    a)  elementi  fondamentali  per  la  vita  e  lo  sviluppo  delle
collettivita' locali; 
    b)  strumenti  primari  per  assicurare  la  conservazione  e  la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; 
    c) componenti stabili del sistema ambientale; 
    d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia  del
patrimonio culturale e naturale; 
    e) strutture eco-paesistiche del  paesaggio  agro-silvo-pastorale
nazionale; 
    f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare  ed  utilizzare  a
beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto. 
  2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di  uso
e di gestione dei beni  di  collettivo  godimento  preesistenti  allo
Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori  montani
continuano a godere e ad amministrare loro beni  in  conformita'  dei
rispettivi  statuti  e   consuetudini,   riconosciuti   dal   diritto
anteriore. 
  3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento  si  caratterizza
quando si verificano le seguenti situazioni: 
    a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto  utilita'
del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso; 
    b) essere riservato ai componenti della comunita', salvo  diversa
decisione dell'ente collettivo. 
  4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da  diritti  di
uso  civico  sono  amministrati   dagli   enti   esponenziali   delle
collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono
gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta'
delle   popolazioni   interessate   costituire   i    comitati    per
l'amministrazione separata dei beni  di  uso  civico  frazionali,  ai
sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278. 
  5. I principi della presente legge  si  applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  in
conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle   relative   norme   di
attuazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 17 aprile 1957, n.  278,  reca:  «Costituzione
          dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici
          frazionali».