Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende
per: 
    a) «organizzazione», una persona giuridica o  un  ente  privo  di
personalita' giuridica; 
    b) «esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile  a  norma
dell'articolo 874 del  codice  della  navigazione  di  cui  al  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  874   del   codice   della
          navigazione , di cui al citato regio decreto 30 marzo 1942,
          n. 327, cosi' recita: 
              «Art. 874 (Dichiarazione di esercente).  -  Chi  assume
          l'esercizio di un  aeromobile  deve  preventivamente  farne
          dichiarazione all'ENAC, nelle  forme  e  con  le  modalita'
          prescritte negli articoli da 268 a 270. 
              Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario,  se
          l'esercente non  provvede,  la  dichiarazione  puo'  essere
          fatta dal proprietario.».