Art. 2 
 
Determinazione dei collegi uninominali  e  plurinominali  del  Senato
                          della Repubblica 
 
  1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica
sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  B.1  allegata
al presente decreto legislativo. 
  2.  I  collegi  plurinominali  per  l'elezione  del  Senato   della
Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2
allegata al presente decreto legislativo.