Art. 2 Normativa applicabile 1. Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice, in particolare garantendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice. 3. I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea. 4. La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. - (Omissis). 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.». - Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis). 4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.