Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica; c) finanziamenti a condizioni di mercato.