Art. 2 
 
 
      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione  radiotelevisiva  della  Rai,  avente  ad  oggetto  le
trasmissioni di cui al  presente  provvedimento,  ha  luogo  in  sede
nazionale per le elezioni politiche esclusivamente nelle forme e  con
le modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai  sensi  dell'art.  3  della  presente  delibera.  Essa  si
realizza mediante  le  tribune  di  cui  all'art.  6  disposte  dalla
Commissione  e  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3.  Le
trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti
e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art.  4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  che  sono  realizzati  con  le
modalita' di cui all'art. 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e  nelle  modalita'
previste dal successivo art. 4, mediante i telegiornali,  i  giornali
radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma
di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica,
correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca,  purche'  la  loro
responsabilita'  sia  ricondotta  a  quella  di  specifiche   testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies,  comma  1,
del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  (Testo  unico  dei
servizi di media, audiovisivi e radiofonici); 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati,
di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili
ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che  ricoprono  o
hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo  anno,  e  non  possono
essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  elettorale  ne'  che
riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E'
indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione
preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno
di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre
sensibilita'  culturali  in  ossequio  al  principio  non  solo   del
pluralismo,  ma  anche  del  contraddittorio,  della  completezza   e
dell'oggettivita' dell'informazione stessa, garantendo in  ogni  caso
la verifica terza e  puntuale  di  dati  e  informazioni  emersi  dal
confronto. Cio' e' ancor piu' necessario per quelle trasmissioni che,
apparentemente di satira o di varieta', diventano poi  occasione  per
dibattere direttamente o indirettamente temi di attualita'  politica,
senza quelle  tutele  previste  per  trasmissioni  piu'  propriamente
giornalistiche. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione
parlamentare vigila sulla corretta applicazione del  principio  delle
pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni  indicate  nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera.