Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, come gia' modificato dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilita' dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'art. 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se gia' eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilita' secondo quanto disposto all'art. 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge». 2. All'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilita' presenti nell'intero edificio»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La riduzione delle vulnerabilita' viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017».