Art. 2 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016, come gia' modificato dall'ordinanza  n.  20  del  7
aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Ai
fini della determinazione del contributo,  il  costo  dell'intervento
comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio
sui materiali  che  compongono  la  struttura  ritenuti  strettamente
necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza,
per la riparazione  dei  danni  e  per  il  rafforzamento  locale  da
eseguirsi  mediante  la  riduzione  delle  principali  vulnerabilita'
dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'art. 5, oltre  alle
spese  tecniche  e,  nei  limiti  stabiliti  con  apposita  ordinanza
commissariale, eventuali compensi dell'amministratore  di  condominio
relativi alla gestione degli interventi unitari»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per gli edifici di cui
ai punti 1 e 2 dell'Allegato  1,  i  contributi  sono  destinati  per
almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa  in  sicurezza,
anche se gia' eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni,  al
rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilita'
secondo quanto disposto all'art. 5 e, per  la  restante  parte,  alle
opere di finitura strettamente connesse.  Solo  in  presenza  di  una
quota  residua  dei  contributi  destinati  alle  opere  di  finitura
strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di
efficientamento energetico ulteriori rispetto  a  quelli  obbligatori
per legge». 
  2. All'art. 5  dell'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della
presente ordinanza  sono  ammessi  a  contributo  gli  interventi  di
rafforzamento sismico locale conformi  alle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione
delle principali vulnerabilita' presenti nell'intero edificio»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La  riduzione
delle  vulnerabilita'  viene   perseguita   mediante   l'applicazione
sistematica di  interventi  finalizzati  a  ridurre  od  eliminare  i
collassi locali che, nel  caso  di  edifici  in  muratura  o  cemento
armato, sono indicati all'allegato 1 dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 44 del 2017».