Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.». 2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari utilizzabili.» 3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole da «e vincolati» fino alla fine sono soppresse; b) alla lettera b) dopo le parole «ai sensi» sono inserite le parole «dell'art. 136 e»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili». 4. All'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in deroga all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08 e di quella sull'efficientamento energetico nell'edilizia.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 aprile 2018, possono altresi' presentare domanda di contributo, con le medesime modalita', anche i soggetti che non abbiano gia' comunicato l'avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo. Ricevuta la domanda di contributo l'Ufficio speciale per la ricostruzione effettua la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e ne da' comunicazione al comune territorialmente competente.»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria verificando l'insussistenza di condizioni ostative all'intervento a norma dell'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo puo' basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti e' consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilita' di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente. 3-ter. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ufficio speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro il quale il comune puo' esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, provvede all'istruttoria sulla domanda di contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sulla base della documentazione presentata, dando priorita' alle istanze relative alle unita' immobiliari ad abitazione principale o ad attivita' produttiva in esercizio, e sulla base del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza determina il contributo concedibile. Entro i successivi dieci giorni, il Vice Commissario delegato emette il provvedimento di concessione del contributo ovvero di rigetto dell'istanza, informandone il richiedente, l'istituto di credito prescelto e il comune. In caso di accoglimento dell'istanza di contributo, l'Ufficio provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma e' sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.»; e) il comma 5 e' soppresso; f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «7. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all'esito della successiva istruttoria, gli estremi dell'ordinanza di inagibilita' dell'edificio interessato.» 5. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo alinea, le parole da «da formulare» a «contributo» sono soppresse; b) al comma 2, lettera d), le parole «a favore del Commissario straordinario» sono sostituite dalle parole «a favore del Vice Commissario» e le parole «di cui all'art. 106» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 107»; c) al comma 4, primo alinea, le parole: «al momento dell'» sono sostituite dalle parole: «dopo l»; d) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il beneficiario puo' inoltre chiedere siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purche' queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.». 6. All'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al § 1, dopo parole «n. 207 del 2010,» sono inserite le parole: «al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell'impresa e»; b) al § 1, le parole da «Nel caso di» a «destinato alle abitazioni.» sono soppresse; c) al § 3, in parentesi, dopo le parole «ed industriale,» sono aggiunte la parole: «esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa».