Art. 2 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1
e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  della  presente
ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge  15
dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i  criteri  e  parametri
per la  determinazione  dei  costi  ammissibili  a  contributo  e  la
successiva  quantificazione  dei  contributi  concedibili   per   gli
interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di  interi
edifici che hanno riportato danni  lievi  a  norma  dell'art.  8  del
decreto-legge n.  189  del  2016  e  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 4 del 17 novembre 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.». 
  2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Per  l'esecuzione
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il costo  ammissibile  a
contributo e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il
costo convenzionale, secondo i  parametri  indicati  nell'Allegato  1
alla presente ordinanza, in relazione alle  diverse  tipologie  degli
edifici interessati dagli interventi.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  «5.  Nel  caso  di
edifici danneggiati, caratterizzati  dalla  contestuale  presenza  di
unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed
altre che risultino utilizzabili a fini abitativi  o  produttivi,  il
costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il  costo
convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa  quella  non
utilizzabile  al  momento  del  sisma,  e  il  costo  dell'intervento
indispensabile per assicurare  l'agibilita'  strutturale  dell'intero
edificio, le finiture sulle parti comuni nonche'  le  finiture  sulle
parti  di  proprieta'  esclusiva  relative  alle  unita'  immobiliari
utilizzabili.» 
  3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole da «e vincolati»  fino  alla
fine sono soppresse; 
    b) alla lettera b) dopo le parole «ai  sensi»  sono  inserite  le
parole «dell'art. 136 e»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «3. Gli incrementi di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili». 
  4. All'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La comunicazione di
inizio  lavori  presentata  a  norma   dell'art.   2   dell'ordinanza
commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione  di
inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016,  anche  in  deroga  all'art.  146  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In  particolare,  con  la
perizia ivi allegata si assevera che  i  lavori  sono  conformi  agli
strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti  nel
rispetto della normativa in materia sismica  per  gli  interventi  di
rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08  e  di  quella
sull'efficientamento energetico nell'edilizia.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e  comunque
non oltre il 30 aprile 2018, gli interessati devono  presentare  agli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  la  domanda  di  contributo
corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo  termine
del  30  aprile  2018,  possono  altresi'   presentare   domanda   di
contributo, con le medesime  modalita',  anche  i  soggetti  che  non
abbiano gia' comunicato l'avvio dei lavori. Il mancato  rispetto  del
termine  e  delle  modalita'  di  cui  al  presente  comma  determina
l'inammissibilita' della domanda di contributo. Ricevuta  la  domanda
di contributo l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  effettua  la
verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e  ne
da' comunicazione al comune territorialmente competente.»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel  termine
di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione   di   cui
all'ultimo periodo del comma 3, il comune  procede  allo  svolgimento
dell'attivita' istruttoria verificando l'insussistenza di  condizioni
ostative all'intervento a  norma  dell'art.  6-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  adotta  le
proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per
la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma
alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti
impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche
di conformita'  urbanistica  ed  edilizia  dell'immobile  interessato
dalla domanda di  contributo,  l'istruttoria  di  cui  al  precedente
periodo puo' basarsi su ogni altra informazione,  dato  o  documento,
anche di natura fiscale, in possesso del comune  o  acquisito  presso
altre pubbliche amministrazioni.  In  tali  ipotesi,  l'utilizzo  dei
predetti documenti e' consentito previa  deliberazione  della  Giunta
comunale che attesti l'impossibilita' di avvalersi di  documentazione
del comune per le ragioni di cui al periodo precedente. 
  3-ter. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si
applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  10
dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19  del  7  aprile
2017.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ufficio  speciale
nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle  determinazioni
assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere  del
termine  di trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro  il  quale
il comune puo' esercitare i poteri inibitori sulla  comunicazione  di
cui all'art. 6-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001,  provvede  all'istruttoria  sulla  domanda  di   contributo
presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell'ordinanza n.  4  del
17 novembre 2016 sulla base della  documentazione  presentata,  dando
priorita' alle istanze relative alle unita' immobiliari ad abitazione
principale o ad attivita' produttiva in esercizio, e sulla  base  del
costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 2  della
presente ordinanza  determina  il  contributo  concedibile.  Entro  i
successivi dieci giorni,  il  Vice  Commissario  delegato  emette  il
provvedimento  di  concessione  del  contributo  ovvero  di   rigetto
dell'istanza, informandone  il  richiedente,  l'istituto  di  credito
prescelto e il  comune.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di
contributo, l'Ufficio provvede altresi' a richiedere il Codice  unico
di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.
3 e il codice CIG. Ove  si  renda  necessaria  un'integrazione  della
domanda, il termine previsto dal presente comma  e'  sospeso  per  il
periodo compreso tra la richiesta  di  integrazioni  ed  il  deposito
delle stesse e, in ogni caso, per un tempo  non  superiore  a  trenta
giorni.»; 
    e) il comma 5 e' soppresso; 
    f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «7. Il  provvedimento
di concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso  se
non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all'esito
della  successiva  istruttoria,   gli   estremi   dell'ordinanza   di
inagibilita' dell'edificio interessato.» 
  5. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo  alinea,  le  parole  da  «da  formulare»  a
«contributo» sono soppresse; 
    b) al comma 2, lettera d), le parole «a  favore  del  Commissario
straordinario» sono  sostituite  dalle  parole  «a  favore  del  Vice
Commissario» e le parole «di cui all'art. 106» sono sostituite  dalle
parole «di cui all'art. 107»; 
    c) al comma 4, primo alinea, le parole: «al momento  dell'»  sono
sostituite dalle parole: «dopo l»; 
    d) al comma 4, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il
beneficiario puo' inoltre chiedere siano integralmente rimborsate  le
spese ammissibili, sostenute e  documentate  mediante  produzione  di
fatture,  per  indagini  preliminari  geognostiche   e/o   prove   di
laboratorio sui materiali affidate dal  soggetto  legittimato  o  dal
progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate,  purche'
queste  risultino  iscritte  all'Anagrafe  di  cui  all'art.  30  del
decreto-legge n. 189 del 2016.». 
  6. All'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8
del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al § 1, dopo parole  «n.  207  del  2010,»  sono  inserite  le
parole:  «al  netto  dei  ribassi  ottenuti  mediante  la   procedura
selettiva per la selezione dell'impresa e»; 
    b) al §  1,  le  parole  da  «Nel  caso  di»  a  «destinato  alle
abitazioni.» sono soppresse; 
    c) al § 3, in parentesi, dopo le parole  «ed  industriale,»  sono
aggiunte la parole:  «esclusi  in  ogni  caso  quelli  con  tipologia
edilizia assimilabile a quella abitativa».