Art. 2 
 
 
          Ambito di applicazione e disposizioni transitorie 
 
  1. Nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita'  in  corso
di esecuzione, per i contratti  pubblici  di  lavori  gia'  affidati,
nonche' per i progetti definitivi o  esecutivi  gia'  affidati  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare  le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico  degli  stessi.  Con  riferimento  alla
seconda e  alla  terza  fattispecie  del  precedente  periodo,  detta
facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei  lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con  riferimento  alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e'  esercitabile  solo
nel caso di progetti redatti secondo le  norme  tecniche  di  cui  al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 
  2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso  di
esecuzione o per le quali  sia  gia'  stato  depositato  il  progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso  i  competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad  applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino  all'ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.