Art. 2 
 
 
            Termini per la progettazione, aggiudicazione 
              degli interventi e conclusione dei lavori 
 
  1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto  sono
autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli  interventi
e  ad  effettuare  l'aggiudicazione  degli  stessi  almeno   in   via
provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al  comma  1,  si
rinvia all'art. 4 del presente decreto.