Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  oltre  alle  definizioni  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono  le
seguenti definizioni: 
    a) regolamento  GBER:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e
integrazioni 
    b) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
    c) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e
media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER; 
    d) ESCO (Energy Service Company): persona giuridica che  fornisce
servizi   energetici   ovvero   altre   misure    di    miglioramento
dell'efficienza  energetica  nelle   installazioni   o   nei   locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta  un  certo  margine  di  rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,  totalmente  o
parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito
e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.  Ai
fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,  le
ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352; 
    e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    f) banche: le banche iscritte all'albo di  cui  all'art.  13  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modifiche
e integrazioni; 
    g) intermediari finanziari: gli intermediari  finanziari  di  cui
all'art. 106 decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
    h) Cabina di  regia:  la  cabina  di  regia  istituita  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del  2014  e  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015
di individuazione delle modalita' di funzionamento  della  cabina  di
regia; 
    i) data di avvio della realizzazione del  progetto:  la  data  di
inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la
data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature  o  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita' preliminari non sono considerati come avvio dei
lavori; 
    j) ESL: l'Equivalente Sovvenzione Lordo, e' l'importo  dell'aiuto
se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione  al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 
    k) evento di escussione: il mancato  pagamento,  anche  parziale,
delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi  dell'operazione
finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi  del  presente
decreto; 
    l) intimazione di  pagamento:  diffida  di  pagamento  avente  ad
oggetto la richiesta dell'ammontare  dell'esposizione  totale  dovuta
dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale
a scadere e dagli interessi maturati; 
    m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate
e  i  costi  di  esercizio  attualizzati  nel  corso   della   durata
dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I  costi  di
esercizio comprendono i  costi  del  personale,  dei  materiali,  dei
servizi   appaltati,   delle   comunicazioni,   dell'energia,   della
manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono,  ai  fini
del presente regolamento, i costi di ammortamento e di  finanziamento
se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti; 
    n) soggetti beneficiari:  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento
agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento,
si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti  che
beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo; 
    o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari,
quali  soggetti  che  possono  richiedere  l'accesso  alle   garanzie
concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.