Art. 2 Requisiti di ammissibilita' delle richieste dei comuni interessati 1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni: a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale; b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli gia' precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni. Non e' comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati; c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno; d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi. 2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilita' delle somme stanziate per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.