Art. 2 Requisiti di ammissibilita' Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento: l'armatore non deve aver commesso, nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse ovvero durante il periodo di attuazione della misura, infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse; il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2017; l'unita' deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2017; l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 26 luglio 2017; l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 6 ottobre 2017).