Art. 2 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al  fine  di  ottenere  l'aiuto  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 6 ottobre 2017 devono essere soddisfatti, a pena  di
inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla  normativa  di
riferimento: 
    l'armatore non deve aver commesso, nei 12 mesi precedenti la data
di sottoscrizione della manifestazione di interesse ovvero durante il
periodo  di  attuazione  della  misura,  infrazioni  che   comportano
l'inserimento nei casi di inammissibilita' previsti dai paragrafi 1 e
3 dell'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del  paragrafo
5 del medesimo articolo); 
    l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della
manifestazione di interesse; 
    il beneficiario deve essere in possesso di tutti i  documenti  di
bordo  in  corso  di  validita'  alla  data  di  inizio  dell'arresto
temporaneo obbligatorio; 
    l'unita' deve essere regolarmente  armata  ed  equipaggiata  alla
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
    l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in  mare  per
almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
    l'unita'  deve  aver  rispettato  l'intero  periodo  di   arresto
temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale
26 luglio 2017; 
    l'unita' deve  aver  rispettato  le  misure  tecniche  successive
all'interruzione  temporanea  di   cui   all'art.   4   del   decreto
ministeriale 26 luglio 2017; 
    l'unita'  deve  essere  in  possesso,   alla   data   di   inizio
dell'arresto  temporaneo   obbligatorio,   del   titolo   abilitativo
all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere
autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  uno  degli
attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del  26
luglio 2017; 
    l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato  alla  data
di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria,  fatti  salvi  i
casi di malattia,  infortunio  o  sbarco  volontario  del  lavoratore
ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto (art.  1,
comma 5, decreto ministeriale 6 ottobre 2017).