Art. 2 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  successivo  comma  2,  i
riferimenti del soggetto beneficiario dell' agevolazione nella  forma
del credito di imposta, completo degli estremi identificativi  e  dei
relativi  importi,  viene  trasmesso  al  sistema   informativo   del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. L'erogazione dell'agevolazione nella forma del contributo  nella
spesa,  nonche'  l'autorizzazione  alla  fruizione  dell'agevolazione
nella forma del credito d'imposta,  sono  subordinate  alla  verifica
dello stato di vigenza della societa' beneficiaria.