Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11  dicembre
2017, nel limite massimo di euro 2.550.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al commissario delegato. 
  3. La Regione Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna,   la   cui   quantificazione   deve   essere    effettuata,
contestualmente al piano di cui all'art. 1, comma 3. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.