Art. 2 Sistema museale nazionale 1. Il Sistema museale nazionale e' composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati, che, su base volontaria e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto chiedano di essere accreditati. 2. Il Sistema museale nazionale e' finalizzato a: a) potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonche' alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani; b) garantire un accesso di qualita' per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalita' uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti; c) favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonche' delle specificita' delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici; d) favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche. 3. La Direzione generale musei, di seguito «DG Musei», elabora appositi strumenti di identificazione del Sistema museale nazionale, ivi incluso il logo, il cui uso e' disciplinato secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale musei. 4. La DG Musei predispone e pubblica un apposito elenco recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.