Art. 2 
 
 
          Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale 
 
  1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, e'  necessario  il
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana o di altro  Paese  dell'Unione  europea,
salvo quanto previsto dal comma 3; 
    b) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
    c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del
casellario giudiziale; 
    d) laurea abilitante all'esercizio della  professione  sanitaria,
ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea  abilitante,  ai
sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
    e)  residenza  o  domicilio  professionale  nella  circoscrizione
dell'ordine; 
  2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione  europea,
possono iscriversi all'albo professionale se in possesso,  oltre  che
dei requisiti di cui al comma 1, del  riconoscimento  del  titolo  di
studio   abilitante   all'esercizio   della   professione   sanitaria
effettuato  dal  Ministero  della  salute,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  e  s.m.,  recante  norme  di
attuazione della direttiva  2005/36/CE,  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali. 
  3. I cittadini non appartenenti  a  un  Paese  dell'Unione  europea
possono iscriversi all'albo professionale se in possesso,  oltre  che
dei requisiti di cui al comma 1, del  riconoscimento  del  titolo  di
studio   abilitante   all'esercizio   della   professione   sanitaria
effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e
s.m. e  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  ingresso  e
soggiorno dei cittadini di altre nazionalita'  nel  territorio  dello
Stato italiano. 
  4. Gli iscritti all'albo professionale che si  stabiliscono  in  un
Paese estero possono, a domanda, conservare  l'iscrizione  all'ordine
italiano di appartenenza.