Art. 2 
 
 
      Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici 
 
  1. I compensi spettanti ai  singoli  componenti  delle  commissioni
sono  determinati  con  riferimento  all'oggetto  del  contratto   ed
all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui  all'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la  funzione  di  componente
della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza
non spetta alcun compenso. 
  3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni  di
presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, e'  superiore
del cinque  per  cento  rispetto  a  quello  fissato  per  gli  altri
commissari;  di  conseguenza  il  limite  minimo  e  massimo  di  cui
all'Allegato  A  per  i  commissari  che  svolgono  le  funzioni   di
presidente e' aumentato del cinque per cento. 
  4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i
rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti  propri
di ogni stazione appaltante.