Art. 2 
 
 
             Autorita' competenti per il riconoscimento 
                         delle O.P. e A.O.P. 
 
  1. In attuazione degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159 e con
le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169 del  Regolamento,  le
Regioni riconoscono le O.P. del settore dell'olio di  oliva  e  delle
olive da tavola sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3  e  4
del presente decreto. 
  2. La richiesta di riconoscimento della  O.P.  e'  presentata  alla
«Regione di riferimento» che coordina le verifiche svolte da ciascuna
Regione per la parte di competenza. 
  3. In attuazione dell'art. 156 e con le finalita', tra le altre, di
cui all'art. 169 del regolamento, il Ministero  riconosce  le  A.O.P.
del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei
requisiti di cui all'art. 6 del presente decreto. 
  4. La richiesta di riconoscimento della  A.O.P.  e'  presentata  al
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica - via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma.