Art. 2 
 
                   Atti e documenti da depositare 
 
  1. Gli enti privati che, secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attivita'
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale,  depositano  per  via
telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio  del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sede  legale,
per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: 
  a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; 
  b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi,  ai  sensi
degli articoli 2423  e  seguenti,  2435-bis  o  2435-ter  del  codice
civile, in quanto compatibili; 
  c) il bilancio sociale di cui all'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017; 
  d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui  all'art.
2497-bis, commi 1 e  2,  del  codice  civile,  oltre  all'accordo  di
partecipazione e ogni sua modificazione, nonche' i documenti in forma
consolidata di cui alle lettere b) e c); 
  e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. 
  2. Gli atti costitutivi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  devono
prevedere, salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, la nomina di uno  o
piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397,  comma  2,  del
codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilita'
e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile. 
  3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di  cui  all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di
cui  al  comma  1,  lettera  a),  si  esegue  mediante  deposito  del
regolamento e delle sue successive modificazioni  di  cui  al  citato
art.  1,  comma  3,  e  dell'atto  di  costituzione  del   patrimonio
destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui  al  comma  1,
lettere b),  c)  e  d),  si  eseguono  limitatamente  alle  attivita'
indicate nel regolamento. 
  4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma  2,
del decreto legislativo n. 112  del  2017,  il  bilancio  sociale  e'
redatto e depositato secondo le linee guida  di  cui  al  decreto  24
gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale. 
  5. Per l'attribuzione  dei  codici  di  attivita'  economiche  alle
imprese   sociali   viene   utilizzata   la   classificazione   ICNPO
(International Classification of Non Profit Organizations), elaborata
dalle Nazioni Unite  nel  2003,  raccordata  con  la  classificazione
NACE_Ateco. 
  6. Il  deposito  viene  effettuato,  a  cura  del  notaio  o  degli
amministratori, entro  trenta  giorni  dal  verificarsi  dell'evento,
fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei  tempi
di  redazione  e  deposito,  utilizzando  i  modelli  approvati   dal
Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande
all'ufficio del registro delle imprese. 
  7. In caso di operazioni di trasformazione,  fusione,  scissione  e
cessione di azienda, sono  depositati,  oltre  i  documenti  previsti
dalla normativa civilistica, i documenti  previsti  dal  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui  all'art.  12,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel  termine
di  trenta  giorni  dalla  delibera  di  trasformazione,  fusione   e
scissione o dall'avvenuta cessione. Nella  delibera  o  nell'atto  di
cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del
silenzio assenso,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel
regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo
periodo del presente comma, le imprese sociali depositano,  oltre  ai
documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli  previsti  dal
decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarieta' sociale. 
  8. Sono depositati,  a  cura  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, i provvedimenti  che  dispongono  la  liquidazione
coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli  di  nomina  dei
commissari liquidatori. 
  9.  Il  Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in  via  telematica  alle
informazioni e  agli  atti  depositati  nella  apposita  sezione  del
registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di  cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.