Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: 
    a) soggetto autorizzato: un'impresa  autorizzata  a  fornire  una
rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata, o autorizzata
a fornire servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25
del Codice delle comunicazioni elettroniche; 
    b) operatore: un'impresa che e' autorizzata a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata; 
    c)  operatore  mobile  virtuale:  un'impresa   autorizzata,   non
titolare di diritti  d'uso  di  frequenza  per  servizi  mobili,  che
fornisce un servizio di comunicazioni mobili e personali; 
    d) fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche:  l'impresa
autorizzata  che  fornisce  al  cliente,  anche  utilizzando  servizi
all'ingrosso  di  altri  soggetti   autorizzati,   il   servizio   di
comunicazione elettronica  stabilendo  un  rapporto  contrattuale  di
fornitura; 
    e) assegnazione di numerazione: la concessione dei diritti  d'uso
di una determinata numerazione; 
    f) numero o numerazione: sequenza di  cifre  che  identifica  una
specifica utenza; 
    g) risorse nazionali di numerazione: 
      numero  geografico:  ciascun  numero  del  piano  nazionale  di
numerazione nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono  da  indicativo
geografico  e  sono  utilizzate  per  instradare  le  chiamate  verso
l'ubicazione fisica del  punto  terminale  di  rete.  La  definizione
prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento; 
      numero non geografico:  ogni  numero  del  piano  nazionale  di
numerazione che non sia un numero geografico; 
    h) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
pubblico; 
    i) punto terminale di rete: il punto fisico a partire  dal  quale
l'utente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto
terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico
che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome dell'utente;  per
il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di
rete e' costituito dall'antenna  fissa  cui  possono  collegarsi  via
radio  le  apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti  del
servizio.