Art. 2 Assegnazione dei contributi 1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse e comunque non oltre l'importo di € 200.000 per l'intera durata dell'atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite puo' essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla disponibilita' dei fondi e al numero di immobili coinvolti.