Art. 2 Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015 1. In conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). - 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonche' dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi. 2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalita' riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalita' di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalita' in cooperazione applicativa, secondo le modalita' di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B: a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4; b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa; c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante puo' modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il contribuente puo' modificare la percentuale di sostenimento della spesa; d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso; e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonche' delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti: a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalita' di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata. 5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto. Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016. Art. 5-quater (Disponibilita' all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalita' di cui all'Allegato B. 2. Per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'Allegato B. Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui: a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016; b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016; c) all'art. 5-ter del presente decreto. 2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potra' inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalita' messe a disposizione dal Sistema TS. 3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto. 4. Le funzionalita' del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»