Art. 2 Assegnazione delle risorse 1. Le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 1 del presente decreto, con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno. 2. I potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali. 3. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il direttore generale biblioteche e istituti culturali ripartisce le risorse proporzionalmente alle istanze ricevute, fermo rimanendo che ciascun sistema bibliotecario non potra' ricevere piu' del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'. 4. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'istanza e' accompagnata da un progetto dettagliato degli interventi da realizzare, che comprendono azioni mirate di promozione del libro e della lettura e di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, con indicazione puntuale dei tempi e dei costi previsti. Il direttore generale biblioteche e istituti culturali valuta i progetti e ripartisce le risorse, sentito il competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo rimanendo che ciascun beneficiario non potra' ricevere piu' del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'.