(Allegato-art. 1)
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1. Il presente contratto si applica  a  tutto  il  personale  con
rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.
3  del  CCNQ  sulla  definizione  dei  comparti   di   contrattazione
collettiva del 13 luglio 2016. 
    2. Il presente contratto  si  applica,  altresi',  alle  seguenti
categorie di personale: 
      a) al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto  -
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18 e ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 - con contratto
a tempo indeterminato dal Ministero degli affari  esteri  nelle  sedi
diplomatiche  e  consolari  e  negli  Istituti  italiani  di  cultura
all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre
1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; 
      b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1,  comma  2,  del
CCNL del 16 febbraio 1999,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  CCNL
Ministeri del 24 aprile 2002. 
    3. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza
di     provvedimenti      di      ristrutturazione      organizzativa
dell'amministrazione, di  esternalizzazione  oppure  di  processi  di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino al  definitivo
inquadramento  contrattuale  nella  nuova  amministrazione,  ente   o
societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto. 
    4. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente
CCNL puo' essere  integrata,  per  Ministeri  ed  enti  pubblici  non
economici, ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
per le materie ivi previste, ad esclusione  di  quelle  trattate  nel
presente CCNL.  Analoga  disposizione  e'  prevista  per  le  agenzie
fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del  1976,
come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001. 
    5. Con il  termine  «amministrazione/i»  si  intendono  tutte  le
amministrazioni, Ministeri, enti pubblici non  economici  e  agenzie,
ricomprese nel comparto funzioni centrali di cui al comma 1. 
    6. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si  intendono
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
destinatarie dei precedenti CCNL del comparto agenzie fiscali. 
    7.  Con  il  termine  «ente/i  pubblico/i  non  economico/i»   si
intendono le amministrazioni e gli enti  destinatari  dei  precedenti
CCNL del comparto enti pubblici non economici. 
    8. Con il  termine  «Ministero/i»  si  intendono  amministrazioni
destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri. 
    9.  I  riferimenti  ai  CCNL   degli   enti   o   amministrazioni
monocomparto,  precedentemente  destinatari  di  specifici  contratti
nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001,
vengono indicati mediante  la  denominazione  dell'amministrazione  o
ente interessato. 
    10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato  come  «decreto
legislativo n. 165/2001».