Art. 2 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Possono presentare domanda  di  pensione,  in  applicazione  del
beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, tutti i lavoratori che si trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 1, comma 148, della predetta legge. 
  2. Le domande di cui al  comma  1  sono  presentate,  in  modalita'
esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza  sociale
- INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. La domanda  e'  corredata  dalla  dichiarazione  del  datore  di
lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce  parte
integrante del modello di cui al comma 2,  attestante  i  periodi  di
svolgimento delle professioni  di  cui  all'allegato  B  del  decreto
ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze,  il  contratto  collettivo
applicato,  il  livello  di  inquadramento  attribuito,  le  mansioni
svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 
  4. Le domande presentate con modalita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 sono irricevibili.