Art. 2 Presentazione delle domande 1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 148, della predetta legge. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalita' esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. La domanda e' corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 4. Le domande presentate con modalita' diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.