Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) e'  il
titolare del trattamento dei dati personali. 
  2. Il presente decreto individua i soggetti medianti i quali la PCM
esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  seguenti
articolazioni  organizzative  della  PCM:   dipartimenti   e   uffici
autonomi, come individuati all'art. 2 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e  gli  organismi  collegiali
presso gli stessi istituiti, uffici  di  diretta  collaborazione  del
Presidente e delle autorita' politiche delegate  dal  Presidente  del
Consiglio, strutture di missione. 
  4. Sono autonomi titolari del trattamento  dei  dati  personali  le
strutture dei commissari straordinari del Governo di cui all'art.  11
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  le  strutture  dei  commissari
straordinari incaricati sulla base di leggi  speciali,  le  strutture
dei  rappresentanti  del  Governo  nelle  Regioni  e  nelle  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  il  Dipartimento  della
protezione civile, la Scuola nazionale dell'amministrazione e l'UTA. 
  5. Le strutture di cui al comma 4, provvedono  in  via  autonoma  a
tutti  gli  adempimenti  previsti  dal  regolamento,   nonche'   alla
designazione di un proprio RPD. 
  6.  Ove  ricorra  l'ipotesi  di  contitolarita'  con  la  PCM,   le
rispettive responsabilita' sono disciplinate dagli  accordi  previsti
dall'art. 26 del regolamento.