Art. 2 
 
                 Soggetti beneficiari ed esclusioni 
 
  1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni  di
soggetti non residenti,  indipendentemente  dall'attivita'  economica
esercitata,  comprese  la  pesca,  l'acquacoltura  e  la   produzione
primaria  di  prodotti  agricoli,  dalla  natura   giuridica,   dalle
dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita' di  determinazione
del reddito ai fini fiscali. 
  2. Gli enti non commerciali che  esercitano  attivita'  commerciali
possono accedere al  credito  d'imposta  in  relazione  al  personale
dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivita'. 
  3.  Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in
difficolta'»,  cosi'  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del
regolamento (UE) n. 651/2014.