Art. 2 Soggetti beneficiari ed esclusioni 1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attivita' economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita' di determinazione del reddito ai fini fiscali. 2. Gli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivita'. 3. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.