Art. 2. Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.