(Accordo FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC UNCDIM SMACD-art. 2)
                               Art. 2. 
         Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi 
 
    La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare  gli  scioperi,
e' riservata  alle  strutture  sindacali  nazionali,  alle  strutture
regionali di  categoria  (esclusivamente  per  quelli  locali),  alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  congiuntamente  alle  strutture
territoriali di categoria per quelli aziendali.