(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 2)
                               Art. 2. 
         Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi 
 
    La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare  gli  scioperi,
e' riservata  alle  strutture  sindacali  nazionali;  alle  strutture
regionali di  categoria  (esclusivamente  per  quelli  locali),  alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  congiuntamente  alle  strutture
territoriali di categoria per quelli aziendali.