Art. 02 Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case 1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'art. 4-bis e' aggiunto il seguente: (( "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita' turistiche). - 1. Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonche' le modalita' e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1". ))
Riferimenti normativi - Si riporta, per correttezza di informazione, il testo dell'art. 12, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): "Art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Art. 108 decreto legislativo 112/1998; Art. 12 legge 265/1999; Art. 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Art. 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Art. 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012) 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita': a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a); b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7; d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi': a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo; c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c) . 6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione. 7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.".