Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni; c) «Decreto legislativo n. 39 del 2010»: decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; d) «Impresa»: le imprese e le societa' di cui all'articolo 3 del regolamento; e) «Modello interno»: il modello interno dell'impresa individuale o di un gruppo di cui, rispettivamente agli artt. 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice; f) «Organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; g) «Organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; h) «Parametri specifici dell'impresa» (USP): i parametri di cui all'art. 45-sexies, comma 7 del Codice; i) «Parametri specifici di gruppo» (GSP): di cui all'art. 338 degli atti delegati; l) «Regolamento (UE) n. 537/2014»: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione; m) «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452»: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; n) «Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria»: la relazione di cui agli artt. 47-septies e 216-novies del Codice; o) «Revisore legale»: revisore legale e societa' di revisione legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 39 del 2010; p) «Revisione esterna»: la verifica condotta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale ai sensi degli artt. 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice secondo le disposizioni del presente regolamento; q) «Revisione esterna completa»: la formazione di un giudizio in merito al fatto che gli elementi sono redatti in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformita'); r) «Revisione esterna limitata»: lo svolgimento di verifiche che consentano di concludere che, sulla base delle procedure e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti all'attenzione del revisore legale elementi che facciano ritenere che le informazioni non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore (c.d. conclusione di revisione limitata); s) «Revisione legale dei conti»: la revisione legale dei conti annuali e consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010.