Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e  successive
modificazioni e integrazioni e dal regolamento delegato 35/2015 della
Commissione europea. In aggiunta, si intende per: 
    a)  «Atti  delegati»:  il  regolamento  delegato  2015/35   della
Commissione  del  10  ottobre  2014,  che  integra  la  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione; 
    b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    c) «Decreto legislativo n. 39 del 2010»: decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  17
luglio  2016,  n.  135  di  attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati; 
    d) «Impresa»: le imprese e le societa' di cui all'articolo 3  del
regolamento; 
    e) «Modello interno»: il modello interno dell'impresa individuale
o di un gruppo di cui, rispettivamente agli artt. 46-bis,  207-octies
e 216-ter del Codice; 
    f) «Organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio
di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante
generale; 
    g) «Organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380,
comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione; 
    h) «Parametri specifici dell'impresa» (USP): i parametri  di  cui
all'art. 45-sexies, comma 7 del Codice; 
    i) «Parametri specifici di gruppo» (GSP):  di  cui  all'art.  338
degli atti delegati; 
    l) «Regolamento (UE) n.  537/2014»:  regolamento  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014  sui  requisiti  specifici
relativi alla  revisione  legale  dei  conti  di  enti  di  interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione; 
    m) «Regolamento di esecuzione  (UE)  2015/2452»:  regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che
stabilisce norme  tecniche  di  attuazione  per  quanto  riguarda  le
procedure, i formati e i  modelli  per  la  relazione  relativa  alla
solvibilita'  e  alla  condizione  finanziaria   conformemente   alla
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    n) «Relazione sulla solvibilita' e  condizione  finanziaria»:  la
relazione di cui agli artt. 47-septies e 216-novies del Codice; 
    o) «Revisore legale»: revisore legale  e  societa'  di  revisione
legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell'art. 1, comma
1 del decreto legislativo n. 39 del 2010; 
    p) «Revisione esterna»: la verifica condotta dal revisore  legale
o dalla societa' di revisione legale ai sensi degli artt. 191,  comma
1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice secondo
le disposizioni del presente regolamento; 
    q) «Revisione esterna completa»: la formazione di un giudizio  in
merito al fatto che gli elementi sono  redatti  in  conformita'  alle
disposizioni dell'Unione europea  direttamente  applicabili  ed  alla
normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformita'); 
    r) «Revisione esterna limitata»: lo svolgimento di verifiche  che
consentano di concludere che, sulla  base  delle  procedure  e  delle
evidenze acquisite, non sono pervenuti  all'attenzione  del  revisore
legale elementi che facciano ritenere che le informazioni  non  siano
state redatte, in tutti gli  aspetti  significativi,  in  conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alla
normativa  nazionale  di  settore  (c.d.  conclusione  di   revisione
limitata); 
    s) «Revisione legale dei conti»: la revisione  legale  dei  conti
annuali e consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del
codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010.