Art. 2 
 
              Principi generali e normativa applicabile 
 
  1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 possono fruire
delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo  per  le
eventuali spese eccedenti  il  contributo  concesso  ai  sensi  delle
ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017  e  n.  19
del 2017. 
  2. La detrazione di cui al comma 1 e' determinata con le  modalita'
stabilite  ai  commi  da  1-bis  a   1-sexies1   dell'art.   16   del
decreto-legge n. 63 del 2016. 
  3. La richiesta  di  detrazione  e'  presentata  con  le  modalita'
stabilite  nei   provvedimenti   dell'Agenzia   delle   entrate   che
disciplinano le dichiarazioni dei soggetti  assoggettati  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all'Imposta  sul  reddito
delle societa' (Ires). A tal fine, le spese sostenute per  interventi
edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al  comma
1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto  a
quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per  i
quali si intende fruire della detrazione fiscale. 
  4. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui alla  presente
ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo
presentata ai sensi degli articoli 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, 9,
comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma  1,  dell'ordinanza
n. 19  del  2017  apposita  dichiarazione  con  cui  si  impegnano  a
richiedere la detrazione fiscale di cui  al  comma  1,  ovvero  copia
della  documentazione  attestante  l'avvenuta   presentazione   della
richiesta  all'Agenzia  delle  entrate.  In  sede  di  richiesta   di
erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal  contributo,  e'
altresi' allegata  la  documentazione  prescritta  dai  provvedimenti
dell'Agenzia delle entrate atta a dimostrare le  spese  sostenute  ai
sensi del comma 3.