Art. 2 Principi generali e normativa applicabile 1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017. 2. La detrazione di cui al comma 1 e' determinata con le modalita' stabilite ai commi da 1-bis a 1-sexies1 dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2016. 3. La richiesta di detrazione e' presentata con le modalita' stabilite nei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate che disciplinano le dichiarazioni dei soggetti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e all'Imposta sul reddito delle societa' (Ires). A tal fine, le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale. 4. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi degli articoli 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, 9, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017 apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, e' altresi' allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate atta a dimostrare le spese sostenute ai sensi del comma 3.